IL CONTRATTO DI CONVIVENZA: MODELLO NEGOZIALE.


Sommario: 1. Premessa – 2. Lo “status” di convivente di fatto – 3. L’accertamento della stabile convivenza – 4. I diritti attribuiti ai conviventi di fatto – 5. Gli obblighi del convivente – 6. Il contratto di convivenza – 7. Requisiti di validità ed opponibilità del contratto – 8. Il contenuto del contratto – 9. La sospensione degli effetti del contratto – 10. La risoluzione del contratto – 11. Questioni attinenti alla comunione dei beni ed alla casa di residenza – 12. Competenza esclusiva notarile – 13. Modifiche alla legge di riforma del diritto internazionale privato e processuale – 14. L’interruzione della convivenza: alcune perplessità – 15. Modello di contratto di convivenza.

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1. Premessa.
    In esito ad un travagliato iter parlamentare, vede finalmente la luce la nuova disciplina giuridica assegnata ai conviventi di fatto ed al correlato contratto di convivenza tra i medesimi stipulabile.
    Al fine di meglio chiarire il contenuto sostanziale del c.d. contratto di convivenza, occorre preliminarmente rammentare cosa disponga sul punto la Legge 20 maggio 2016 n. 76 rubricata sotto la dicitura “Regolamentazione delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e disciplina delle convivenze” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016 ed in vigore dal 5 giugno 2016), la quale – composta di un solo articolo suddiviso in 69 commi – è volta, da un lato, a dare cittadinanza giuridica alla c.d. unione civile, quale  nuova formazione sociale costituibile unicamente tra persone dello stesso sesso (commi da 1 a 35), e, dall’altro, ad assegnare un nuovo e più definito perimetro normativo alla disciplina della convivenza di fatto, quale espressione della libera scelta di due persone fisiche (tanto dello stesso sesso quanto di sesso diverso) di non costituire un vincolo formale  – matrimonio o unione civile -, ma di fondare il proprio rapporto esclusivamente sul legame affettivo e sulla  reciproca assistenza morale e materiale (commi da 36 a 65).

2. Lo “status” di convivente di fatto.
        Anzitutto – recita l’art. 1 comma 36 – per «conviventi di fatto» devono intendersi due persone fisiche (anche dello stesso sesso) che siano:
– maggiorenni (il mancato riferimento normativo alla disciplina del matrimonio deve indurre a ritenere esclusa l’ipotesi a che possa vedersi riconosciuta la qualità di convivente anche al minore, come, diversamente, l’ordinamento consente in favore del minore ultra-sedicenne che abbia ottenuto l’autorizzazione a contrarre matrimonio una volta che il giudice ne abbia accertato la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte);
– unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
– non vincolate da rapporti di parentela (sino al sesto grado ex art. 77 cod. civ.), affinità (quindi, stante il fatto che – ex art. 78 cod. civ. – il rapporto di affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, non potrà mai esservi convivenza nemmeno tra un soggetto e l’ex coniuge divorziato del parente del primo) o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

3. L’accertamento della stabile convivenza.
      Il comma successivo della legge (il comma 37) prosegue chiarendo che, ai fini del riconoscimento in favore della coppia della qualifica di conviventi, oltre alla sussistenza dei presupposti sopra citati al comma 36, occorre anche – ed ovviamente – il requisito dalla c.d. stabile convivenza, il cui accertamento deve desumersi dalla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo  4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui  al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
       Pertanto, appare fin anche superfluo evidenziare come la dichiarazione di costituzione di nuova convivenza, debba essere necessariamente successiva sia ad una preesistente coabitazione, sia all’iscrizione dei conviventi nello stesso stato di famiglia; diversamente, infatti, non sarà possibile rendere la dichiarazione di nuova convivenza. Se del caso, dunque, occorrerà preliminarmente procedere con l’eventuale cambio di abitazione o con l’iscrizione in anagrafe o l’unione delle famiglie anagrafiche se già coabitanti ma non facenti parte dello stesso stato di famiglia.
        Posto, quindi, che la dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova convivenza rappresenta il presupposto logico e giuridico per il perfezionamento del contratto di convivenza, è posto che per effettuare la dichiarazione di costituzione di convivenza – come detto – occorre preventivamente che i conviventi abbiano richiesto l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente presso il Comune in cui si intenda costituire la nuova convivenza, è bene rammentare che per i cittadini extra UE la sottoscrizione di un contratto di convivenza presuppone necessariamente l’essere titolari d’un documento di soggiorno in corso di validità.

 4. I diritti attribuiti ai conviventi di fatto
      Individuati, così, i soggetti che possano acquisire lo “status” o, meglio, la qualifica di conviventi, i medesimi potranno godere dei seguenti rispettivi diritti (art. 1 commi 38-49):
a) i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
b) il diritto reciproco di visita e di assistenza in caso di malattia o di ricovero, nonché il diritto di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previsto per ciascun coniuge e per i familiari;
c) il diritto di designare l’altro convivente quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati a mezzo di atto in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone, nei casi di:
        – malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
        – morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
d) in caso di morte del (convivente) proprietario della casa di comune residenza e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 337sexies del codice civile in tema di assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza, il diritto in capo al convivente di fatto superstite di continuare ad abitare nella stessa casa di comune residenza per un periodo di due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni, ovvero per un periodo non inferiore a tre anni qualora nella stessa casa di comune residenza coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite (trattasi di vero e proprio legato ex lege in favore del convivente superstite). Tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
e) in caso di morte del conduttore (che sia uno dei conviventi) o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il diritto di succedere a questi (quale altra ipotesi di legato ex lege se mortis causa ovvero di cessione ex lege del contratto, se inter vivos) nel contratto di locazione (precisandosi, inoltre, come anche il convivente che abbia sostenuto le spese di recupero del patrimonio edilizio possa fruire della detrazione fiscale alla stregua dei familiari conviventi – cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016 in cui viene specificato come in ragione della approvazione della legge sulle Unioni Civili n. 76 del 2016, ai fini della detrazione del TUIR, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato);
f) nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, il diritto di godere, a parità di condizioni, di tale titolo o causa di preferenza;
g) in capo al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, il diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Tale diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;
h) il diritto di poter proporre domanda di interdizione e di inabilitazione del convivente;
i) il diritto a poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno in favore del convivente che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
l) in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, il diritto in capo al convivente superstite ad essere risarcito in base ai medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

5. Gli obblighi del convivente.
   
Parallelamente alla suesposta elencazione dei diritti riconosciuti alla figura del convivente di fatto, il legislatore disciplina un particolare obbligo gravante sul medesimo, e cioè l’obbligo di prestazione degli alimenti.
     Infatti, l’art. 1 comma 65 prevede che nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438 comma 2 cod. civ.
      Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

6. Il contratto di convivenza
      Fatto cenno alle indicazioni di legge attributive dei nuovi e riconosciuti diritti soggettivi in favore dei conviventi di fatto, a costoro è data, altresì, facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un c.d. contratto di convivenza (art. 1 comma 50).

7. Requisiti di validità ed opponibilità del contratto
        Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione:
ai fini della validità: devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 1 comma 51);
ai fini dell’opponibilità verso i terzi: devono essere trasmessi in copia entro i successivi 10 giorni, a cura del professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 (Convivenza anagrafica) e 7 (Iscrizioni anagrafiche) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (art. 1 comma 52).

8. Il contenuto del contratto
         Il contratto di convivenza (art. 1 comma 53-57):
– deve: contenere l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo;
– può:
a) contenere l’indicazione della residenza (precisandosi che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza);
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (precisandosi che la scelta del regime patrimoniale – separazione o comunione dei beni – operata nel contratto di convivenza può essere modificata in qualunque momento nel corso della convivenza con una modifica del contratto stesso);
– non può: essere sottoposto a termine o condizione; ed un’eventuale loro inserimento nel contratto si avrà come non apposta (il contratto di convivenza è, pertanto, alla pari del matrimonio, del riconoscimento del figlio naturale, dell’adozione, dell’accettazione e della rinunzia all’eredità, un c.d. actus legitimus, ovvero un atto la cui importanza sociale esige che non ve ne sia incertezza circa esistenza e durata degli effetti giuridici);
– è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente (diversamente, è perfettamente valido il contratto di convivenza perfezionato da chi sia stato preventivamente o successivamente dichiarato inabilitato);
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato da una parte sul coniuge dell’altra).

9. La sospensione degli effetti del contratto
     Quanto agli effetti prodotti dal contratto di convivenza, l’art. 1 comma 58 dispone come questi rimangano sospesi (con ciò, di fatto, introducendosi la nuova patologia contrattuale della c.d. inefficacia temporanea) nelle seguenti ipotesi:
– in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale;
– nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

10. La risoluzione del contratto
         Il contratto di convivenza si risolve (art. 1 comma 59) per:
– accordo delle parti;
– recesso unilaterale;
– matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
– morte di uno dei contraenti.
       La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51 (art. 1 comma 60); pertanto, vengono richiesti gli stessi requisiti di forma occorrenti per la stipulazione del contratto di convivenza.
        Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza (art. 1 comma 61) il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto:
a) a effettuare gli adempimenti di cui al comma 52 (e quindi, a trasmetterne copia entro i successivi dieci giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe);
b) a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto.
       Nel caso di risoluzione per susseguente matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona (art. 1 comma 62), il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile (non comprendendosi, tuttavia, quale siano, in assenza di un’espressa sanzione, le conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale onere di notifica).
        Nel caso di risoluzione per morte di uno dei conviventi (art. 1 comma 63), il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte. Questi, ricevuto l’estratto dell’atto di morte, è tenuto:
a) ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto;
b) a notificare il contratto annotato di risoluzione all’anagrafe del Comune di residenza (il che, in tutta franchezza, pare un adempimento inutile, posto che la risoluzione opera di diritto con l’evento morte e pertanto sarebbe stato sufficiente che il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto avessero potuto notificare l’estratto dell’atto di morte oltre che al professionista anche direttamente al Comune di residenza).

11. Questioni attinenti alla comunione dei beni ed alla casa di residenza
      L’art. 1 comma 60 secondo cpv. precisa che laddove il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione (per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per susseguente matrimonio o unione civile o per morte di un convivente) determina lo scioglimento della comunione medesima, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di scioglimento della comunione dei beni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
        L’art. 1 comma 61 secondo cpv. dispone, invece, che nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del convivente recedente, la dichiarazione di recesso dal contratto di convivenza deve contenere, a pena di nullità, il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

12. Competenza esclusiva notarile.
     Il testo di legge, con una disposizione imprecisa e fors’anche superflua, ribadisce come resti in ogni caso ferma la competenza del Notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
      Inciso, questo, che, per le fattispecie negoziali traslative di diritti reali immobiliari mira a confermare la competenza esclusiva notarile, rispetto alla diversa competenza concorrente Notaio/Avvocato in merito al potere di autenticazione delle sottoscrizioni apposte dalle parti in calce alla scrittura privata perfezionativa del contratto di convivenza.

13. Modifiche alla legge di riforma del diritto internazionale privato e processuale.
       La normazione, nel nostro ordinamento giuridico, dei contratti di convivenza ha suggerito al legislatore di modificare l’articolato della legge di riforma del diritto internazionale privato (Legge 31 maggio 1995, n. 218), inserendo in nuovo art. 30bis, il quale, sotto la rubrica “Contratti di convivenza”, così recita: «Art. 30-bis. – (Contratti di convivenza). – Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

14. L’interruzione della convivenza: alcune perplessità.
     Come precedentemente osservato, il legislatore disciplina espressamente le ipotesi vuoi di nullità assoluta ed insanabile del contratto di convivenza, vuoi di sospensione degli effetti di quest’ultimo, vuoi ancora i casi di risoluzione volontaria ed ex lege del contratto de quo.
       Nessuna di tali fattispecie, tuttavia, regolamenta l’ipotesi in cui – in costanza di contratto di convivenza – venga meno il requisito di cui al comma 37, e cioè il requisito relativo all’accertamento della stabile convivenza.
      Come noto, ai sensi del D.P.R. 223/89, il venire meno della situazione di coabitazione o di residenza presso il Comune interessato di uno o entrambi i conviventi consente all’ufficiale di anagrafe di provvedere alla cancellazione d’ufficio della convivenza.
         E quali saranno le sorti del contratto che abbia disciplinato i rapporti patrimoniali relativi alla convivenza cancellata d’ufficio?
       Ci si chiede, infatti, se il venire meno della convivenza – es.: per mancato rinnovo del permesso di soggiorno in capo al convivenza cittadino extra UE – debba o meno essere considerato quale fatto giuridico in grado di determinare l’insorgenza di una circostanza invalidante (assimilabile, per certo versi, all’istituto dell’annullabilità) del contratto che ne abbia disciplinato i rapporti patrimoniali.
         A tal proposito, alcuni commentatori hanno ritenuto che il requisito della stabile convivenza menzionato nel comma 37 debba essere considerato richiamato e facente parte dei presupposti indicati dal precedente comma 36 e, come tale,  foriero, in loro assenza, della nullità insanabile del contratto.
     Siffatta interpretazione, per quanto – forse – comprensibile per astratte ragioni d’ordine logico non può essere condivisa per più concrete e rispondenti ragioni d’ordine giuridico.
     Anzitutto, nel testo di legge non v’è traccia alcuna di qualsivoglia espresso riferimento al comma 37, in secondo luogo, la nullità insanabile di cui al comma 57 è riferibile – giusto il chiaro inciso “se concluso” –  alle sole ipotesi in cui i vizi invalidanti siano pregressi al perfezionamento del contratto, onde determinarne appunto la nullità quale invalidità assoluta ab origine del negozio concluso e che, come tale, connota come indebito oggettivo quanto sia stato pagato dal convivente in esecuzione di detto contratto.
      Nel caso di sopraggiunta cessazione del convivenza, invero, il contratto, non potendosi dirsi viziato ab origine, non può ritenersi colpito da qualsivoglia patologia invalidante e, pertanto, non può non essere che inteso come valido ed efficacie.
      Tale assunto, inoltre, trova ulteriore conferma nell’impossibilità di apporre al contratto in questione una condizione o un termine di durata che ancori la validità e l’efficacia dello stesso all’evento futuro ed incerto della cessazione della convivenza stessa.
    A ben pensare, infatti, è lo stesso legislatore ad elencare le ipotesi, inquadrabili come tassative, in cui vengono automaticamente meno gli effetti del contratto di convivenza e che, pertanto, non possono essere diverse – nemmeno pattiziamente – da quelle espressamente previste (quando cioè sopraggiunga il matrimonio, l’unione civile o la morte di uno dei contraenti).
      Ciò posto, quindi, se il venir meno del requisito della stabile convivenza potrebbe non ingenerare alcuna conseguenza in ordine alla validità ed all’efficacia – almeno inter partes – del contratto in oggetto, è oltremodo  evidente come tale istituto ben potrebbe venir utilizzato surrettiziamente per consentire all’ex convivente di poter continuare a godere sia di quanto espressamente concordato nel contratto.

15. Modello di contratto di convivenza
        Così individuato il perimetro normativo all’interno del quale deve collocarsi il nuovo istituto negoziale del contratto tipico di convivenza, chi scrive pone all’attenzione del lettore un modello utilizzabile per coloro i quali intendano perfezionare il contratto in questione.


CONTRATTO DI CONVIVENZA

– Ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76 –

Tra i sottoscritti:

(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)(1)

SI PREMETTE

– che i sopra generalizzati Signor/a (…) e  Signor/a (…), entrambi/e maggiorenni, sono tra loro uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
– che gli stessi hanno manifestato la volontà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 50 e ss. della Legge  20 maggio 2016, n. 76, di idoneo contratto di convivenza;
– di essere informate che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche conseguenti al presente contratto avviene conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TANTO PREMESSO

Le parti conviventi Signor/a (…) e  Signor/a (…), consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, così come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la loro personale responsabilità

DICHIARANO

– di coabitare ed essere iscritte sul medesimo stato di famiglia anagrafico del Comune di (…);
– di aver reso, ai sensi dell’art. 4 e della lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del regolamento di cui  al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, idonea dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova convivenza;
– che tra le stesse non sussiste rapporto alcuno di parentela, affinità o adozione;
– che le stesse non sono vincolate tra loro o con altri da matrimonio, unione civile o da altro contratto di convivenza;
– che nessuna delle parti sottoscritte ha subito condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile e che non è stato pronunciato a carico delle medesime alcun rinvio a giudizio od alcun misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento;
– che nessuna delle parti sottoscritte è stata dichiarata interdetta, e che non è pendente alcun procedimento d’interdizione giudiziale a carico delle parti medesime.

TUTTO CIÒ PREMESSO E DICHIARATO
– facente parte integrate e sostanziale del presente contratto –

i/le Signori/e … e …, con riferimento al rapporto di convivenza tra i/le medesimi/e intercorrente, dichiarano, a reciproca accettazione, di voler disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e, pertanto, di perfezionare il presente contratto di convivenza in forza del quale

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 – Diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni 

Ciascun convivente ha i medesimi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
Ciascun convivente è titolare del reciproco diritto di visita e di assistenza in caso di malattia o di ricovero, nonché del diritto di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previsto per ciascun coniuge e per i familiari.

Art. 2 – Designazione del convivente

I sottoscritti conviventi si designano, sin d’ora e reciprocamente, come propri rappresentanti conferendosi pieni poteri, sia per il caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere, sia, in caso di morte, con riferimento alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo ed alle celebrazioni funerarie.

Art. 3 – Modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune

Le parti conviventi concordano di contribuire alle necessità della vita in comune, ciascuna in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, nelle seguenti rispettive misure e modalità:

……………………………

……………………………

Le parti concordano di ritenere estraneo dalle necessità della loro vita in comune ciò che segue:

……………………………

……………………………

Le voci di spesa riconducibili agli ambiti sopraelencati devono ritenersi escluse dalla disciplina di contribuzione concordata con il presente atto e, pertanto, ad esclusivo carico della parte convivente che le abbia sopportate. 

Art. 4 – Regime patrimoniale della convivenza (facoltativo)

Le parti conviventi sottoscritte di comune accordo convengono di adottare, per il periodo in cui avrà validità ed efficacia il presente contratto, il regime della comunione dei beni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice Civile.
Il regime patrimoniale scelto nel presente contratto potrà essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui all’art. 1 comma 51 della L. n. 76/2016.

Art. 5 – Diritto di abitare nella casa di comune residenza

Nel caso di morte del/la convivente proprietario/a della casa di comune residenza, il/la convivente di fatto superstite avrà diritto di continuare ad abitare nell’unità immobiliare di comune residenza per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
Nel caso in cui, alla data della morte del/la convivente proprietario/a della casa di comune residenza, vi siano figli minori o disabili, il/la convivente superstite avrà diritto di continuare a risiedere nella stessa casa di comune residenza per un periodo di (…) anni (non meno di tre).
Il diritto in capo al/la convivente superstite di continuare ad abitare nell’unità immobiliare di comune residenza viene meno nel caso in cui questi/a cessi di abitare stabilmente nell’abitazione di comune residenza, o in caso contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del/la convivente che sia parte conduttrice dell’unità immobiliare di comune residenza, così come nel caso di suo recesso dal contratto di locazione dell’unità medesima, l’altro/a convivente avrà facoltà di succedere al/la defunto/a o al/la recedente nel predetto contratto di locazione.

Art. 6 – Edilizia popolare

La stabile convivenza costituita tra i sottoscritti, è titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Art. 7 – Impresa familiare

Salvo che tra le parti conviventi sussista un contratto di società o un contratto di lavoro subordinato, il/la convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro/a convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.

Art. 8 – Tutela, curatela ed amministrazione di sostegno

I conviventi hanno, reciprocamente tra loro, il diritto di proporre domanda di interdizione e di inabilitazione dell’uno verso l’altro.

Ciascuna parte convivente ha il diritto a poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ovvero ricorrano i presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno in favore del convivente che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Art. 9 – Risarcimento per decesso da fatto illecito

Nel caso di morte del/la convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, il/la convivente superstite ha diritto ad essere risarcito/a in base ai medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 10 – Alimenti

Nel caso di cessazione della convivenza, per cause diverse dalla morte, il/la convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto di ricevere dall’altro/a un assegno alimentare per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438 comma 2 del Codice Civile.

Art. 11 – Sospensione degli effetti del contratto

Gli effetti prodotti dal presente contratto di convivenza devono intendersi sospesi in pendenza di procedimento di interdizione giudiziale a carico di una delle parti.
Del pari, devono intendersi sospesi, sino al pronunciamento della sentenza di proscioglimento, nel caso di rinvio a giudizio o di disposizione di misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

Art. 12 – Risoluzione e modifiche del contratto

Ai sensi dell’art. 1 comma 59 della L. 76/2016, i conviventi hanno facoltà di risolvere il presente contratto per accordo consensuale o per recesso unilaterale.
Il presente contratto di convivenza si risolve di diritto nel caso di sopraggiunto matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, nonché nel caso di morte di uno dei conviventi.
Nel caso di risoluzione di diritto per susseguente matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, la parte che abbia contratto matrimonio o unione civile è tenuta a notificare all’altra ed all’Avvocato autenticante l’estratto di matrimonio o di unione civile.
Nel caso di risoluzione per morte di uno dei conviventi, il/la convivente  superstite o gli eredi del/la convivente deceduto/a sono tenuti a notificare all’Avvocato autenticante l’estratto dell’atto di morte.
Le modifiche e la risoluzione per accordo consensuale o per recesso unilaterale del presente contratto di convivenza devono essere redatte, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Art. 13 – Foro competente e norme di rinvio

Per ogni controversia nascente dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di (…).
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano alla disciplina previsto dal Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

Art. 13 – Indirizzo per la comunicazioni

Il/la Signor/a (…) dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente contratto di convivenza al seguente indirizzo: (___________)
Il/la Signor/a (…) dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente contratto di convivenza al seguente indirizzo: (___________)

[oppure: nel caso in cui venga indicata la residenza comune]

Le parti dichiarano di aver fissato (anche ai fini di cui all’art. 30bis L. 218/95, nel caso in cui uno dei contraenti sia cittadino straniero) la residenza comune relativa alla loro convivenza presso l’abitazione di proprietà di (________), sita in Comune di (…), Via (…) numero civico (…) e di voler ricevere al medesimo indirizzo le comunicazioni inerenti il presente contratto di convivenza.

(…), addì (…)

(___________) Sottoscrizione del convivente

(___________) Sottoscrizione del convivente

Io sottoscritto, Dott. (……) Avvocato del Foro di (…), certifico autografe le sottoscrizioni sopra apposte, alla vista e presenza mia, dai Signori (…) e (…) e dichiaro la conformità del presente contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Nei termini di legge, si trasmette copia autentica del presente contratto di convivenza al Comune di (…) per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli  articoli 5 e 7 del  Regolamento  di  cui  al  D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

F.to Avv. (___________)

(1) Nel caso in cui una parte stipulante sia cittadina extra-UE, deve ritenersi tuzioristicamente preferibile menzionarne anche degli estremi dei documenti di soggiorno in corso di validità.

                                                                                                           Avv. Alessandro Alessio 
                                                                                                                                                   a.alessio@asepartners.it